MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 gennaio 2013
Aggiornamento delle
tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e
successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella II, Sezione
B, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e
preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). (13A00942) (GU n.33
del 8-2-2013)
IL
MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del
decreto del Presidente
della
Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e
sostanze psicotrope e di prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi
stati di tossicodipendenza», di
seguito denominato «testo
unico»;
Visto in particolare, l'art. 13,
comma 2 del
testo unico che
prevede
che le
tabelle «devono contenere
l'elenco di tutte
le
sostanze
e dei preparati indicati nelle convenzioni e
negli accordi
internazionali
e sono aggiornate tempestivamente anche
in base a
quanto
previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a
nuove
acquisizioni
scientifiche»;
Viste la tabella I del testo unico che indica
le sostanze con forte
potere
tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II del
testo
unico
che indica le sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono
pertanto
usate in terapia ed e'
suddivisa in cinque
sezioni in
relazione
al decrescere del
potenziale di abuso
delle sostanze
stesse;
Visto il decreto legislativo
24 aprile 2006,
n. 219 recante:
«Attuazione
della direttiva 2001/83/CE (e successive
direttive di
modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i
medicinali
per uso
umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE» e
successive
modificazioni
e integrazioni e, in particolare, l'art.
1, comma 1,
lettere
ll), mm) e nn) che riportano, rispettivamente, le definizioni
di medicinale
di origine vegetale,
di sostanze vegetali
e di
preparazioni
vegetali;
Vista la cinquantesima edizione del
dicembre 2011 della
Yellow
list, lista
delle sostanze stupefacenti sotto
controllo
internazionale, predisposta
dall'International Narcotics Control
Board,
in conformita' a quanto previsto dalla
Single Convention on
Narcotics
Drugs, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata
con
protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, che ha introdotto
nella
descrizione della Cannabis le preparazioni
vegetali impiegate
nei medicinali
a base di
estratti di Cannabis
preparati
industrialmente;
Considerato che nella tabella
I allegata al
testo unico sono
inclusi
i preparati attivi della Cannabis e nella tabella II, sezione
B, sono
incluse le sostanze
delta-9-tetraidrocannabinolo e
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo
o dronabinol, che possono essere
impiegate
come medicinali, debitamente prescritti ai sensi del comma
2
dell'art. 72 del testo unico;
Visto il parere dell'Istituto Superiore di
Sanita', comunicato con
nota del
4 ottobre 2012, favorevole all'aggiornamento
della tabella
II del
testo unico, con l'inserimento nella sezione B del riferimento
ai
medicinali di origine vegetale a
base di Cannabis
(sostanze e
preparazioni
vegetali, inclusi estratti e
tinture), in conformita'
alle
modifiche introdotte dall'International Narcotics Control Board;
Visto il parere del Consiglio Superiore di
Sanita', espresso nella
seduta
del 23 ottobre 2012, favorevole all'inserimento nella tabella
II,
sezione B, del testo unico dei medicinali di origine vegetale
a
base di
Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali);
Visto
il parere del
Dipartimento Politiche Antidroga
della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 20 novembre
2012,
favorevole all'inserimento nella tabella
II, sezione B, del
testo
unico dei medicinali di origine vegetale
a base di
Cannabis
(sostanze
e preparazioni vegetali);
Ritenuto di procedere all'inserimento
suindicato;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella II, sezione B, del
decreto del Presidente
della
Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, sono
inseriti, secondo l'ordine
alfabetico:
Medicinali di origine vegetale a
base di Cannabis
(sostanze e
preparazioni
vegetali, inclusi estratti e tinture).
Il
presente decreto entra
in vigore il
quindicesimo giorno
successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2013
Il Ministro: Balduzzi
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