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Il Ministero della Salute riconosce ufficialmente l'uso della cannabis come farmaco


MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 gennaio 2013 
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture). (13A00942) (GU n.33 del 8-2-2013)


IL MINISTRO DELLA SALUTE


  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»;
  Visto in particolare, l'art.  13,  comma  2  del  testo  unico  che
prevede che  le  tabelle  «devono  contenere  l'elenco  di  tutte  le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e  negli  accordi
internazionali e sono aggiornate  tempestivamente  anche  in  base  a
quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero  a  nuove
acquisizioni scientifiche»;
  Viste la tabella I del testo unico che indica le sostanze con forte
potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II  del  testo
unico che indica le sostanze che hanno attivita' farmacologica e sono
pertanto usate in terapia  ed  e'  suddivisa  in  cinque  sezioni  in
relazione al  decrescere  del  potenziale  di  abuso  delle  sostanze
stesse;
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  recante:
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettere ll), mm) e nn) che riportano, rispettivamente, le definizioni
di  medicinale  di  origine  vegetale,  di  sostanze  vegetali  e  di
preparazioni vegetali;
  Vista la cinquantesima edizione  del  dicembre  2011  della  Yellow
list,   lista   delle   sostanze   stupefacenti    sotto    controllo
internazionale,  predisposta  dall'International  Narcotics   Control
Board, in conformita' a quanto previsto dalla  Single  Convention  on
Narcotics Drugs, adottata a New York il 30 marzo 1961, come  emendata
con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, che ha introdotto
nella descrizione della Cannabis le preparazioni  vegetali  impiegate
nei  medicinali  a   base   di   estratti   di   Cannabis   preparati
industrialmente;
  Considerato che nella  tabella  I  allegata  al  testo  unico  sono
inclusi i preparati attivi della Cannabis e nella tabella II, sezione
B,  sono   incluse   le   sostanze   delta-9-tetraidrocannabinolo   e
trans-delta-9-tetraidrocannabinolo o dronabinol, che  possono  essere
impiegate come medicinali, debitamente prescritti ai sensi del  comma
2 dell'art. 72 del testo unico;
  Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita', comunicato  con
nota del 4 ottobre 2012, favorevole all'aggiornamento  della  tabella
II del testo unico, con l'inserimento nella sezione B del riferimento
ai medicinali di origine vegetale a  base  di  Cannabis  (sostanze  e
preparazioni vegetali, inclusi estratti e  tinture),  in  conformita'
alle modifiche introdotte dall'International Narcotics Control Board;
  Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', espresso  nella
seduta del 23 ottobre 2012, favorevole all'inserimento nella  tabella
II, sezione B, del testo unico dei medicinali di origine  vegetale  a
base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali);
  Visto  il  parere  del  Dipartimento  Politiche   Antidroga   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 20  novembre
2012, favorevole all'inserimento nella tabella  II,  sezione  B,  del
testo unico dei medicinali di origine vegetale  a  base  di  Cannabis
(sostanze e preparazioni vegetali);
  Ritenuto di procedere all'inserimento suindicato;

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Nella tabella II, sezione B, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono  inseriti,  secondo  l'ordine
alfabetico:
  Medicinali di origine vegetale  a  base  di  Cannabis  (sostanze  e
preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2013

                                                Il Ministro: Balduzzi



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